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DL 7 gennaio: le misure anti contagio, compreso obbligo vaccinale over 50, in Gazzetta Ufficiale

In vigore dall'8 gennaio il decreto con le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e scuole.

VI33812 | Diritto d'impresa

Come anticipato e riassunto nel testo del comunicato stampa del Governo a seguito del Consiglio dei Ministri n.55 del 5 gennaio 2022; il decreto legge (DL1/2022) recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" è stato pubblicato nella notte del 7 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale (in allegato il pdf da scaricare e stampare), entrando così in vigore già oggi, sabato 8 gennaio 2022 (art. 6).

Tra le disposizioni, si segnalano:

 

OBBLIGO VACCINALE

Soggetti obbligati

  • Con l'introduzione (art.1 comma 1) dell'art. 4-quater nel DL 1 aprile 2021 n.44 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 (il testo coordinato è disponibile a questo link a partire da pagina 51), viene stabilita l'"estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni" a partire dall'8 gennaio 2022 "e fino al 15 giugno 2022 [...]" 
    Tale obbligo "si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età".
    Il medesimo obbligo "si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età" dopo l'8 gennaio 2022, "fermo il termine del 15 giugno 2022" (comma 3 del nuovo art. 4-quater).

Esenzione o differimento dell'obbligo

    • Il comma 2 del nuovo art. 4-quater stabilisce che "l'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di  accertato pericolo per la salute [...] attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore. [...] In  tali  casi  la  vaccinazione  può  essere  omessa  o differita".
    • La medesima norma dispone che chi è infetto da SARS-CoV-2 deve differire la "vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute". 
       

    LAVORO

    Per quanto riguarda i lavoratori ultracinquantenni del settore privato, il nuovo provvedimento inserisce nel DL 1 aprile 2021 n.44, convertito dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4-quinquies, in base al quale, dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022, per poter accedere ai luoghi di lavoro privati, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 che attesti una delle condizioni indicate all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis), del DL 52/2021, di seguito riepilogate

    • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
    • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
    • avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

    Nel caso di violazione del divieto d'accesso ai luoghi di lavoro per over 50 in mancanza di certificazione verde, il nuovo art. 4-quinquies del DL 44/2021, convertito con legge 76/2021 prevede la sanzione amministrativa costituita dal pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore".   

    Il nuovo art. 4-quinquies, al comma 7, stabilisce inoltre, sempre con riferimento ai lavoratori over 50, che "per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita" (per le ragioni indicate nel paragrafo riguardante l’esenzione o il differimento dell’obbligo) "il datore di lavoro adibisce i soggetti [...] a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2". 

     

    SCUOLA

    Le norme per la "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" sono indicate all'articolo 4 del DL1/2022.

    Per un riassunto schematico di quanto previsto, si rimanda alla notizia sulle "nuove regole per la gestione della pandemia nelle scuole" che richiama una comunicazione ufficiale del MIUR.



      Photo by Polina Tankilevitch on Pexels

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