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Green Pass: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 23 luglio 2021

All'art.3, le misure sulle certificazioni verdi Covid-19 annunciate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

VI33158 | Comunicazioni associative

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sabato 24 luglio 2021, il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche".
 

Si tratta delle misure preannunciate in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, le quali, tra le altre cose, prevedono importanti novità per l'accesso a talune attività a partire da venerdì 6 agosto
 

In particolare, all'art. 3, si vanno ad indicare gli obblighi per cui è necessario l'impiego del cosiddetto "green pass" o "certificazioni verdi Covid-19".

Esso indica, infatti:

Comma 1:
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; i) concorsi pubblici.
 

Comma 2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
 

Comma 3. 
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  
Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.
Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo
 

Comma 4.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.



Photo by Emma Fabbri on Unsplash

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