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Coronavirus: nuove disposizioni regionali per la gestione della salute nei luoghi di lavoro

Aggiornate le indicazioni della Regione Veneto in materia di salute e sicurezza per gli ambienti di lavoro per limitare la diffusione del virus

VI30565 | Tutela della salute negli ambienti di lavoro

La Regione Veneto ha emanato una nuova circolare, nella quale fornisce ulteriori indicazioni operative ai datori di lavoro, ai medici competenti per la gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con riferimento alla diffusione del COVID-19.

La circolare regionale, in particolare, precisa che la diffusione dell’infezione da COVID-19 rappresenta una questione di salute pubblica, per cui gli obblighi del datore di lavoro nell’organizzazione delle attività lavorative devono tenere conto delle indicazioni e delle misure di prevenzione individuate dalle normative nazionali, al fine di contrastare l’epidemia. Costituisce quindi un obbligo del datore di lavoro dare diffusione e far rispettare le raccomandazioni e le misure igieniche contenute nei provvedimenti nazionali. 

Tali misure consistono essenzialmente sempre in: 

  • limitare i contatti tra le persone, dando disposizioni di rispettare il criterio di distanza “droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti) in tutti gli ambienti di lavoro e non solo  in quelli dove possono esservi occasioni di aggregazione come, ad esempio, spogliatoi, mense, aree relax, ecc); ove non sia possibile dovranno essere utilizzati idonei strumenti di protezione come prescritto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020; 
  • disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e di corretta prassi igienica, come sensibilizzare alla corretta igiene delle mani, mettendo a disposizione idonei detergenti, disporre di adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.

Costituendo la prevenzione da COVID-19, come si è detto, una questione di salute pubblica e non specificamente un problema di salute nei luoghi di lavoro, la circolare regionale ribadisce e conferma che non deve essere aggiornato il documento di valutazione dei rischi, ma vanno previste specifiche procedure, anche aggiornando quelle esistenti.

 

Formazione in materia di salute e sicurezza - deroghe

La circolare regionale ribadisce che sono sospesi tutti i corsi professionali e le attività formative sia presso soggetti terzi che in azienda e precisa che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dovuto all’emergenza da COVID-19, quindi per cause di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo che necessita di tale aggiornamento (ad esempio il carrellista, l’addetto al primo soccorso, ecc).
I lavoratori, invece, che non abbiano completato la formazione iniziale o di base, non possono essere adibiti alla mansione a cui la formazione obbligatoria si riferisce fino al completamento di tale percorso formativo.

 

Sorveglianza sanitaria

La circolare regionale ribadisce che non si ritiene giustificata a nessun titolo la sospensione della sorveglianza sanitaria in questo periodo di emergenza, ma che debbano essere valutate eventualmente dal medico competente casi di prolungamento di validità dei giudizi di idoneità precedentemente espressi, in accordo con il lavoratore interessato.
I lavoratori che operano nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione la cui attività viene sospesa utilizzando ferie e congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva non dovranno essere inviati 

 

La circolare regionale dà indicazioni specifiche nei seguenti casi: 

 

1. ambienti di lavoro dove abbiano soggiornato casi risultati positivi al COVID-19

sanificare prima con acqua e detergenti comuni e successivamente con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70% prima di adibire tali ambienti nuovamente all’accesso dei lavoratori. Dopo la pulizia i locali dovranno essere ventilati. Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto dei seguiti DPI: mascherina  con filtro  FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. Dopo l’uso i DPI devono essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto e quelli riutilizzabili devono essere sanificati; 

 

2. lavoratore sottoposto alla misura di quarantena che non rispettando il divieto di allontanamento dalla dimora si presenta al lavoro

  • non adibire all’attività lavorativa, 
  • far indossare una mascherina chirurgica;
  • dare indicazione di tornare e rimanere presso la propria dimora 

 

3. lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro

  • verificare se l’Azienda sanitaria lo ha posto in isolamento domiciliare;
  • non adibire il lavoratore ad attività lavorativa;
  • far indossare una mascherina chirurgica;
  • dare indicazione di tornare e rimanere presso la propria dimora e di contattare il proprio medico curante anche ai fini della certificazione di una eventuale malattia;
  • finché il lavoratore rimane all’interno dell’azienda, isolarlo il più possibile e mantenerlo lontano dagli altri lavoratori.

 

4. lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)

  • applicare una specifica procedura di primo soccorso che preveda che gli addetti al primo soccorso 
  • indossino e facciano indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica;
  • isolino il soggetto dagli altri lavoratori o utenti presenti
  • contattino il 118.

 

5. lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia

  • Non necessita di alcuna specifica certificazione ad eccezione di assenze che superino i 60 giorni continuativi per i quali è prescritta la visita di idoneità alla mansione ai sensi del d.lgs. 81/2008

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