VI35958 | Lavoro e Previdenza
L’INPS, con circolare n. 25 del 6 febbraio 2023, a seguito delle modifiche apportate in materia dalla Legge di Bilancio 2023, fornisce le istruzioni in tema di pensione anticipata c.d. "Opzione Donna", per i profili relativi alle destinatarie, ai requisiti e alle condizioni richiesti, alla decorrenza del trattamento pensionistico e alle modalità di presentazione della domanda.
La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 292, Legge n. 197/2022) ha modificato l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, in materia di accesso alla pensione anticipata c.d. "Opzione Donna".
Destinatarie: requisiti e condizioni
Il diritto al trattamento pensionistico c.d. "Opzione Donna" si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino in una delle condizioni più avanti riportate.
Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni.
La riduzione massima di due anni si applica, anche in assenza di figli, in favore delle lavoratrici che si trovino nella condizione in cui è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale di cui alla sottoindicata lettera c), che pertanto possono accedere alla pensione c.d. "Opzione Donna", con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.
Al predetto requisito anagrafico, richiesto per l’accesso al pensionamento in esame, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
Le lavoratrici in argomento conseguono la pensione anticipata c.d. "Opzione Donna", secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. "Opzione Donna" ove si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (di cui all’articolo 1, comma 852, della Legge n. 296/2006).
L’INPS fornisce precisazioni in merito a ciascuna di tali condizioni.
Decorrenza
Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
Domanda
Le lavoratrici, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, devono presentare la domanda di pensionamento e allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.
Per la documentazione ed eventuali autodichiarazioni si rinvia alla lettura della circolare.
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