VI34022 | Agevolazioni
Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR” - misura 4.2.1), l’art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (1) ha istituito un pacchetto di incentivi in favore delle imprese del settore turistico, correlate alla realizzazione di determinati investimenti, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.
Sul sito internet del Ministero del Turismo è stato pubblicato in data 23 dicembre 2021 l’Avviso ministeriale che fissa le modalità applicative per il riconoscimento e la fruizione di questi incentivi.
Rinviando alla lettura del documento (in allegato) per una sua analisi più approfondita, si riportano di seguito alcune indicazioni che possono fornire un primo quadro utile.
Soggetti beneficiari
Gli incentivi di seguito descritti (2) sono riconosciuti a favore delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica come definita dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Secondo quanto riportato nell’articolo 2 dell’Avviso, i suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritti al registro delle imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura d’impresa oggetto di intervento.
Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi all'ultima erogazione dell'incentivo al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione e il suo recupero. I soggetti beneficiari:
- non devono trovarsi in situazioni di fallimento o di liquidazione, anche volontaria;
- devono gestire una attività ricettiva o un servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda; ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico;
- devono essere in regola con la verifica della regolarità contributiva (DURC);
- devono essere in regola con la normativa antimafia vigente;
- devono trovarsi in una situazione di regolarità fiscale.
Credito d’imposta
Viene riconosciuto un credito d’imposta fino all'80% delle spese sostenute per i seguenti interventi ammissibili (art. 4 dell’Avviso):
- interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture (3);
- interventi di riqualificazione antisismica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), TUIR;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (4);
- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati (5), funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
- realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi;
- interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con esclusione dei costi relativi all’intermediazione commerciale.
Gli interventi sopra elencati, a pena di decadenza dall'incentivo:
- nel caso siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, devono riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività beneficiarie;
- devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- devono essere dettagliatamente progettati;
- devono iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari.
Infine, gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) e, pena la decadenza dal beneficio e il suo recupero, devono non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il “Fondo InvestEU” (2021/C 280/01). In particolare, sono esclusi gli interventi che comportano:
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (“ETS”) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
Il credito d’imposta viene riconosciuto per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell'intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con fattura.
Gli interventi devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo 6 mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Contributo a fondo perduto e cumulabilità
Per gli interventi sopra citati, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, l’impresa può anche richiedere un contributo a fondo perduto, che non può essere riconosciuto in misura superiore al 50% delle spese sostenute e non può eccedere l’importo di 40.000 euro.
Il contributo, fruibile anche indipendentemente dal credito d’imposta, può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:
- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti per rientrare tra le azioni positive per l'imprenditoria femminile (6) o nel caso di società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, o società di capitali le cui quote di partecipazione siano possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani( tra 18 e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda), o imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Entrambi gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura “M1C3-4.2” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - “PNRR” - alle discipline "de minimis" e “Temporary Framework”, nonché, comunque, secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi.
Il credito di imposta e il contributo a fondo perduto possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla base imponibile ai fini IRES/IRPEF e IRAP, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.
Gli incentivi non sono, invece, cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute in conformità all’art. 109 TUIR, le spese coerenti con quelle di cui all’allegato documento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel relativo registro, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile di un CAF.
Per le spese sostenute in relazione agli interventi di riqualificazione antisismica, si applicano altresì le previsioni di cui al Decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017 sulle modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
In ogni caso, non sono ammissibili le spese:
- per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
- non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione Europea;
- non risultano conformi agli obiettivi perseguiti dall’Unione Europea in materia ambientale;
- obbligatorie a norma di legge.
Istanza per il riconoscimento degli incentivi
Gli incentivi descritti verranno riconosciuti previa presentazione, da parte delle imprese interessate, di apposita istanza al Ministero del Turismo, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma online, le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’allegato Avviso.
Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l'istanza entro i 30 giorni successivi all'apertura della piattaforma online. I requisiti dell’istanza e la documentazione da allegare sono indicati nell’art. 6 dell’Avviso e nell’Allegato I dello stesso. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, l'impresa interessata dovrà indicare, tra l'altro, se intende richiedere il riconoscimento di entrambi gli incentivi, credito di imposta e fondo perduto, ovvero l'accesso ad uno solo di essi.
Entro 60 dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del Turismo pubblicherà l'elenco dei beneficiari.
Gli incentivi verranno attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziate, la cui eventuale incapienza determinerà una proporzionale riduzione delle erogazioni ai beneficiari.
Modalità di fruizione
Il credito d'imposta sarà utilizzabile, nel limite dell'importo concesso dal Ministero del Turismo, esclusivamente in compensazione “orizzontale” (7), a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, senza l'applicazione dei limiti previsti dalle norme vigenti (8).
Ai fini della compensazione, il Modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta sarà cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, si fa riferimento al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020.
Il contributo a fondo perduto verrà erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. Il contributo verrà erogato, previa trasmissione al Ministero del Turismo della documentazione indicata nell’art. 10 dell’Avviso, in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30% di quanto spettante, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria o cauzione.
Note
(1) Decreto convertito dalla Legge del 29.12.2021 n. 233, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2021 n. 310.
(2) Secondo quanto dispone l’art. 1, comma 4, del Decreto-legge n. 152 del 2021.
(3) Interventi indicati dall'art. 2 del Decreto del MISE del 6 agosto 2020.
(4) Come definite dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
(5) Di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(6) Art. 53 del Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.
(7) Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(8) Art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - limite generale annuale di compensazione di tributi e contributi - e art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - limite annuale di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
Link ad altri documenti:
Sito Ministero Turismo
Photo by Adolfo Félix on Unsplash
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