La casella di PEC è obbligatoria per tutte le imprese e costituisce il "domicilio elettronico" della stessa azienda. Confindustria, tramite un gestore abilitato, rilascia alle imprese associate le caselle, anche su dominio personalizzato.
Per approfondimenti sulla gestione del protocollo delle PEC è in linea la guida sul regolamento per l'utilizzo della PEC.
Confindustria Vicenza, tramite la propria società di servizi IPI Istituto Promozionale per l’Industria S.r.l., ha provveduto recentemente a rinnovare l’accordo già in essere da alcuni anni per il rilascio di caselle di posta elettronica con valore legale per i propri iscritti con la società CEDACRI Spa (accreditata ed iscritta presso l’elenco pubblico dei gestori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale).
Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata (denominata brevemente “PEC”) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Si tratta in definitiva di una vera e propria "raccomandata elettronica", che può essere utilizzata in alternativa alla raccomandata cartacea tradizionale.
Con tale sistema, quindi, si rende possibile l'invio di documenti mediante le nuove tecnologie digitali, dando validità giuridica all’inoltro nei confronti dei destinatari, sia enti pubblici che imprese private, a condizione che anche i destinatari aderiscano al medesimo sistema di posta elettronica certificata.
L'accordo rinnovato dall’Associazione ha come finalità di:
Articolo 5 Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194) | Articolo 5 dl 179-2012.pdf |
Modulo per la richiesta di attivazione solo PEC | |
Condizioni generali di contratto servizio posta elettronica certificata | |
Allegato B al contratto di fornitura del servizio di posta elettronica certificata | Allegato B_1 |
Allegato C al contratto di fornitura del servizio di posta elettronica certificata |
Obbligo generale per le imprese
Dichiarazione di utilizzo ed iscrizione obbligatoria nel Registro Imprese
(art.16 – 9° comma d.l. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009 - art. 5 d.l. 179/2012, convertito con legge 227/2012)
In base all'art. 16 del decreto legge n. 185/2008 (convertito con legge n. 2/2009), le comunicazioni tra società, pubbliche amministrazioni e professionisti iscritti in albi od elenchi, potranno avvenire mediante PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
Questa norma ha anche introdotto l'obbligo di iscrizione della propria casella di posta elettronica certificata al registro imprese da parte delle società .
Dal 29 novembre 2008 tutte le nuove imprese costituite in forma societaria, in sede di prima iscrizione, sono obbligate, infatti, a comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Per quelle già esistenti a tale data, l’obbligo deve essere assolto entro il 29 novembre 2011: si è creato, di fatto, un sistema generalizzato ed obbligatorio di dotazione ed utilizzo di caselle di posta elettronica certificata.
La successiva disposizione contenuta nel "decreto sviluppo bis" (art. 5 d.l. n. 179/2012) ha esteso tale obbligo anche alle imprese individuali.
Dal 30 giugno 2013 quindi anche questa categoria di imprese deve essere munita di casella PEC depositata regolarmente al registro imprese.
La casella di PEC, costituisce, quindi, la “sede telematica” di tutte le imprese.
Casi obbligatorietà utilizzo PEC (dal 1° aprile 2010)
Si allega un documento che contiene:
Esempi di utilizzo pec |
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