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L’assicurazione obbligatoria per le imprese contro le calamità naturali: regolamenti attuativi.

Decreto interministeriale MEF-MIMIT stabilisce le modalità operative per l’assicurazione dei rischi catastrofali

VI39056 | Assicurazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del MEF - MIMIT n. 18 del 30 gennaio 2025, recante il Regolamento con le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n.213.

Si evidenziano, di seguito, le disposizioni di maggior interesse per le imprese.

L’articolo 1 individua le imprese soggette a questo obbligo e definisce i concetti chiave del decreto, insieme all'ambito della copertura assicurativa. Quest'ultima riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, mentre sono escluse alcune categorie, tra cui i veicoli iscritti al P.R.A. già assicurati per eventi specifici, gli immobili non conformi alle normative urbanistiche ed edilizie e i beni non a norma o il cui utilizzo sia stato sospeso da un’autorità competente.

L’articolo 3 individua le tipologie degli eventi calamitosi e catastrofali da assicurare: Alluvione, Inondazione, esondazione, sisma e frana. In aggiunta, viene specificato che la prosecuzione del fenomeno entro le 72 ore dalla prima manifestazione è da considerarsi come evento singolo.

L’articolo 4 definisce le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, stabilendo che il premio è determinato dalle compagnie in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione dei beni sul territorio e della vulnerabilità degli stessi e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l’evoluzione nel tempo della probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

L’articolo 5 impone l’obbligo a contrarre per le Compagnie di Assicurazione abilitate all’esercizio in Italia del Ramo 8 (Incendio ed elementi naturali).

L’articolo 6 stabilisce l’entità del danno indennizzabile dalla polizza catastrofale. Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, considerando il totale dei beni coperti dalla polizza, le parti possono concordare una franchigia a carico dell’assicurato, che però non può superare il 15% del danno risarcibile. Per somme superiori a 30 milioni di euro, sempre in riferimento all’insieme dei beni assicurati, oppure per le grandi imprese definite dall’art. 1, comma 1, lettera o) del decreto, la quota di danno che rimane a carico dell’assicurato viene stabilita con libera negoziazione tra le parti.

L’articolo 7 definisce i massimali ed i limiti di indennizzo. Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo corrisponde all'intero importo assicurato. Per somme comprese tra 1 e 30 milioni di euro, l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per importi superiori a 30 milioni di euro, oppure per grandi imprese con un fatturato superiore a 150 milioni di euro o almeno 500 dipendenti, massimali e limiti di indennizzo vengono negoziati liberamente tra le parti. Per quanto riguarda i terreni, la copertura avviene con la forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o del limite di indennizzo, stabiliti in proporzione alla superficie del terreno assicurato.

L’articolo 8 esplicita le misure di trasparenza dell’offerta assicurativa: per garantire chiarezza e concorrenza tra le offerte, oltre a fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie per adempiere all’obbligo assicurativo, le compagnie di assicurazione dovranno pubblicare sul proprio sito internet i documenti di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (fascicolo informativo precontrattuale), insieme alle condizioni di polizza.

Infine, l’articolo 11 prevede che le imprese di assicurazione adeguino i testi delle polizze alle nuove disposizioni di legge entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale, cioè entro il 30 marzo. Per le polizze già in essere  l’adeguamento alle previsioni di legge dovrà essere effettuato al primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

Si informa che l’Area Assicurativa resta a disposizione per fornire maggiori informazioni sugli adempimenti operativi relativi agli obblighi di assicurazione.

 



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